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L'attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge 24.11.2000, n.
340, a regime dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 62 T.U.L.P.S., si
differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in base al tipo di
servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla generica
sorveglianza dell'immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo
svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.
Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta
considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere
anche mansioni diverse dalla semplice vigilanza quali, ad esempio, servizi di
reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa
come manutenzione dell'integrità dell'edificio, pulizia dello stabile.
Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (GPG) attiene
esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e
quindi, di difesa del diritto di proprietà, tant’è che alle medesime è fatto
esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano
“distrarre” dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art. 3 del R.D.L. N°
2144/1936).
Da quanto sopra esposto il Ministero dell'Interno ha chiarito che, al fine di
poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza
sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S., ovvero quale servizio di
portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza, occorre
esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le
parti.
La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge
24.11.2000 n° 340, che ha soppresso l'autorizzazione di polizia di cui all'art.
62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato; società
che (venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli
stabili da custodire) sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e
comunitario (così come peraltro previsto anche nell'ambito dei servizi di
gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e
nazionale attuativa: D.L.vo 157/1995).
Al riguardo è stato sottolineato che, in presenza dell'avvenuta liberalizzazione
dell'attività di portierato, ben possono operare organizzazioni imprenditoriali
che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall'art.1 della
Legge 23.10.1960 n° 1369, sono in grado di offrire servizi di custodia
finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non
implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.
La predetta giurisprudenza ha affermato che l'attività di portierato (di
custodia), quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità
lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro
sufficiente la presenza di un portiere (o dei dipendenti delle società di
servizi) a scoraggiare eventuali intrusioni o altre azioni in un suo danno.
Il committente può avere la necessità non di un servizio di vigilanza da
autorizzare ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. “bensì di un ordinario servizio di
portierato e custodia”.
- Controllo delle infrastrutture di servizio,
- Chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle
attrezzature elettroniche, etc.;
- Registrazione dei visitatori,
- Controllo e ispezione degli accessi,
- Regolazione dell'afflusso delle vetture nei parcheggi,
- Control Room;
- Gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'azienda;
- Compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all'edificio;
- Assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza
dichiarare dove è diretta;
- Fornire indicazioni;
- Custodire le cose loro consegnate;
- Ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di
accesso ed i locali;
- Svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento
antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..
Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno
parte delle attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell'attività
di portierato.